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Riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per il periodo d’imposta 2025
(c.d. “IRES premiale”) – Disposizioni attuative (DM 8.8.2025)

L’art. 1 co. 436 – 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto per le imprese la c.d. “IRES premiale”, che si sostanzia in una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d’imposta 2025, in presenza di determinate condizioni.

Con il DM 8.8.2025 (pubblicato sulla G.U. 18.8.2025 n. 190) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Possono beneficiare dell’IRES premiale:

  • le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • le società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica , non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.

Per beneficiare dell’agevolazione, ferma restando l’assenza di particolari comunicazioni, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 deve essere accantonato ad apposita riserva;
  • un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accanto nati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti “qualificati”; gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000,00 euro;
  • un incremento occupa zionale e l’assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

La prima condizione richiesta consiste nell’accantonamento “ad apposita riserva” di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti “solari“).

Con un’interpretazione estensiva, l’art. 4 co. 2 del DM 8.8.2025 ha disposto che si considera accantonato “ad apposita riserva” tutto l’utile dell’esercizio 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di a pprovazione del bilancio (es. riserva legale, statutaria, ecc.), ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.

A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti sui dividendi di cui all’art. 2433 bis c.c. relativi al medesi mo esercizio. Gli utili accantonati devono essere reinvestiti, per un importo minimo, in beni strumentali indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016 nonché nell’art. 38 del DL 19/2024 (4.0 e 5.0).


Gli investimenti rilevanti devono essere effettuati dal l’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (quindi entro il 31.10.2026, termine di presentazione della dichiara zione dei redditi relativa al 2025, per le società e gli enti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare).


A tal fine, gli investimenti rilevanti si considerano realizzati secondo le regole generali della competenza fiscale ai sensi dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUI R, a prescindere dai principi contabili adottati. L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato;
  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023;
  • 20.0 00,00 euro.

L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

  • 2024: 30% di 80.000,00 euro = 24.000,00 euro;
  • 2023: 24% di 90.000,00 euro = 21.600,00 euro;
  • 20.000,00 euro.

In tal caso, l’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota IRES è quindi di 24.000,00 euro.
La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che nel 2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, per i soggetti “solari”):

  • il numero di unità lavora tive per anno (c.d. “ULA”) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo in determinato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’a rt. 4 del DLgs. 216/2023 (recante le disposizioni della super deduzione per nuove assunzioni), in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un l avoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al ricorrere delle suddette condizioni, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti sopra indicati può essere assoggettato all’aliquota IRES di cui all’art. 77 del TUIR (pari al 24%) ridotta di 4 punti percentuali, quindi al 20%. L’IRES premiale si applica sul reddito d’impresa dichiarato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (periodo d’imposta 2025 per i soggetti “solari”, da
dichiarare nel mod ello REDDITI 2026).
L’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 è superiore a 12 mesi.

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